SVILUPPO DELL’ IDEA DI FEDERAZIONE
- Dato che nella teoria e nella pratica, l’Autorità e la Libertà si succedono come una sorta di polarizzazione; – la prima diminuisce impercettibilmente e si ritira, mentre la seconda cresce e si afferma; – risulta da questo duplice procedere una sorta di subordinazione, in virtù della quale l’Autorità si rimette via via alle regole della Libertà; – dato che in altri termini il regime liberale, o contrattuale, prevale di giorno in giorno sul regime autoritario, è all’idea di contratto che noi dobbiamo legarci come all’idea dominante della politica. Cosa s’intende, anzitutto, per contratto? Il contratto, dice l’art. 1101 del Codice civile, è una convenzione per cui una o più persone si obbligano verso una o più, a fare o a non fare qualcosa. Art.1102.- Esso è sinallagmatico o bilaterale quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri. Art. 1103.- E’ unilaterale quando una o più persone sono obbligate verso una o molte altre senza che da parte di queste ultime ci sia alcun obbligo. Art 1104.- E’ commutativo quando ognuna delle parti s’impegna a dare o a fare una cosa che è considerata come l’equivalente a lui dovuto o di ciò che si fa per essa. – Quando l’equivalente consiste nella possibilità di guadagno o di perdita per ognuna delle parti in conseguenza di un avvenimento incerto, il contratto è aleatorio. Art. 1105.- Il contratto di beneficenza è quello in cui una parte procura all’altra un vantaggio puramente gratuito. Art. 1106.- Il contratto a titolo oneroso è quello che obbliga ciascuna delle parti a dare o a fare qualcosa. Art. 1371.- Si chiamano quasi contratto i fatti volontari dell’uomo da cui risulta un impegno qualsiasi verso un terzo, e qualche volta un impegno reciproco delle parti. A queste distinzioni e definizioni del Codice, relative alle forme ed alle condizioni dei contratti, ne aggiungerò un’ultima, che riguarda il loro oggetto. Secondo la natura delle cose di cui si tratta, dello scopo che ci si propone, i contratti sono domestici, civili, commerciali o politici. E’ di quest’ultima specie di contratto, il contratto politico, di cui ci occuperemo ora. La nozione di contratto non è completamente estranea al regime monarchico, come non lo è alla paternità ed alla famiglia. Ma, dopo ciò che abbiamo detto sui princìpi di autorità e di libertà e sul loro ruolo nella formazione dei governi, si comprende che questi princìpi non intervengono allo stesso modo nella formazione del contratto politico; di conseguenza l’obbligazione che unisce il monarca ai suoi sudditi, obbligo spontaneo, non scritto, risultante dallo spirito familiare e dalla qualità delle persone, è una obbligazione unilaterale, poiché in virtù del principio di obbedienza il suddito è più obbligato verso il principe di quanto questo non lo sia verso il suddito. La teoria del diritto divino dice espressamente che il monarca è responsabile solamente verso Dio. Può anche accadere che il contratto del principe col suddito degeneri in un contratto di pura beneficenza, allorché, per l’inettitudine e l’idolatria dei cittadini, il principe è sollecitato ad impossessarsi dell’autorità ed a farsi carico dei suoi sudditi, incapaci di governarsi e di difendersi, come un pastore del suo gregge. Peggio ancora là dove è ammesso il principio d’ereditarietà. Un cospiratore come il duca d’Orléans, più tardi Luigi XII, un parricida come Luigi XI, un’adultera come Maria Stuarda, conservano, malgrado i loro crimini, il loro eventuale diritto alla corona. Poiché la nascita li rende inviolabili, si può dire che esiste fra di loro ed i fedeli sudditi del principe al quale essi dovranno succedere, un quasicontratto. In due parole, per lo stesso fatto che l’autorità è preponderante nel sistema monarchico, il contratto non è paritario. Il contratto politico invece, acquista la sua dignità ed il suo senso, solo a condizione: 1° di essere sinallagmatico e commutativo; 2° di essere contenuto, quanto al suo oggetto, entro certi limiti: due condizioni che si suppongono esistere sotto il regime democratico, ma che anche in esso, sono spesso solo pura finzione. Si può allora dire che in una democrazia rappresentativa e centralizzatrice, in una monarchia costituzionale e censitaria e a maggior ragione in una repubblica comunista., come concepita da Platone, il contratto politico che lega il cittadino allo Stato sia uguale e reciproco? Si può forse dire che questo contratto, che sottrae ai cittadini la metà o i due terzi della loro sovranità, ed il quarto del loro prodotto, sia contenuto entro giusti limiti? Sarebbe più esatto dire ciò che l’esperienza conferma troppo spesso e cioè che il contratto, in quasi tutti i sistemi, è esorbitante, oneroso, poiché esso è per una parte più o meno considerevole di cittadini senza contropartita; è aleatorio, poiché il vantaggio promesso, già insufficiente, non è neppure assicurato. Affinché il contratto politico, rispetti la condizione sinallagmatica e commutativa suggerita dall’idea di democrazia (perché in parole povere sia vantaggioso ed utile per tutti), bisogna che il cittadino, entrando nell’associazione, 1° abbia tanto da ricevere dallo Stato, quanto ad esso sacrifica; 2° che conservi tutta la propria libertà, sovranità e iniziativa, meno ciò che è la parte relativa all’oggetto speciale per il quale il contratto è stipulato e per la quale si chiede la garanzia allo Stato. Così regolato ed inteso, il contratto politico è ciò che io chiamo una federazione. FEDERAZIONE: dal latino foedus, genitivo foederis, cioè patto, contratto, trattato, convenzione, alleanza ecc., è una convenzione per la quale uno o più capi di famiglia, uno o più comuni, uno o più gruppi di comuni o Stati, si obbligano reciprocamente e su un piano di eguaglianza gli uni verso gli altri, per uno o più oggetti particolari, la cui responsabilità grava da quel momento specialmente ed esclusivamente sui delegati della federazione (a). Torniamo su questa definizione. Ciò che costituisce l’essenza ed il carattere del contratto federale, su cui desideravo richiamare l’attenzione del lettore, è che in questo sistema i contraenti, i capi di famiglia, comuni, cantoni, province o Stati, non solo si obbligano bilateralmente e commutativamente gli uni verso gli altri, ma si riservano individualmente, nel dar vita al patto, più diritti, libertà e proprietà, di quanta ne cedono. Non è così, per esempio, nella società universale dei beni e dei profitti, autorizzata dal Codice civile, altrimenti detta comunità, immagine in miniatura di tutti gli Stati assoluti. Colui che s’impegna con una associazione di questo genere, soprattutto se perpetua, si trova ad essere oppresso da legami, sottomesso ad oneri maggiori dell’iniziativa che conserva. Ma è questo ciò che rende raro questo contratto, e che ha reso in tutti i tempi insopportabile la vita austera. Ogni obbligo, sia reciproco sia commutativo, che, esigendo dagli associati la totalità dei loro sforzi, non lasci niente alla loro indipendenza e li voti tutti interamente all’associazione, è un impegno eccessivo, che ripugna ugualmente al cittadino ed all’individuo. Secondo questi princìpi, poiché il contratto di federazione ha per oggetto, in via di massima, di garantire agli Stati confederati la loro sovranità, il loro territorio, la libertà dei loro cittadini; di regolare le loro diversità, di provvedere per mezzo di misure a carattere generale a tutto quanto interessi la sicurezza e la prosperità comune; questo contratto, dico io, malgrado la vastità degli interessi coinvolti, è essenzialmente limitato. L’Autorità incaricata delle sue esecuzioni non può mai prevalere sulle parti costituenti; voglio dire che le attribuzioni federali non possono mai essere superiori in numero ed in realtà a quelle delle autorità comunali o provinciali, nello stesso modo in cui queste non possono eccedere i diritti e le prerogative dell’uomo e del cittadino. Se così non fosse, il comune sarebbe una comunità; la federazione tornerebbe ad essere una centralizzazione monarchica; l’autorità federale, da semplice mandataria e subordinata quale deve essere, sarebbe considerata come preponderante; invece di essere limitata ad un servizio speciale, tenderebbe ad abbracciare ogni attività ed ogni iniziativa; gli Stati confederati sarebbero convertiti in prefetture, intendenze, succursali o regie. Il corpo politico, così trasformato, potrebbe chiamarsi repubblica, democrazia o tutto ciò che vi piacerà: non sarebbe più uno Stato costituito nella pienezza delle sue autonomie, non sarebbe più una federazione. La stessa cosa si verificherebbe, a maggior ragione, se, per un falso calcolo di economia o per deferenza o per tutt’altra causa, i comuni, i cantoni o gli Stati confederati attribuissero ad uno di loro l’amministrazione ed il governo degli altri. La repubblica da federativa diventerebbe unitaria; sarebbe sulla via del dispotismo (b). Riassumendo, il sistema federativo è l’opposto della gerarchia o centralizzazione amministrativa e governativa, in virtù della quale si distinguono ex aequo: le democrazie imperiali, le monarchie costituzionali e le repubbliche unitarie. La sua legge fondamentale e caratterizzante è questa: nella federazione le attribuzioni dell’autorità centrale si precisano e si riconoscono, diminuiscono di numero, di immediatezza e – oso anche dire – d’intensità man mano che la confederazione si sviluppa per l’adesione dei nuovi Stati. Nei governi centralizzati, al contrario, le attribuzioni del potere supremo si moltiplicano, si ampliano, si fanno più immediate, assorbono nella sfera di competenza del principe gli affari delle province, dei comuni, delle corporazioni, dei singoli, in proporzione alla superficie territoriale ed al numero degli abitanti. Di qui deriva l’oppressione sotto la quale sparisce ogni libertà, non solamente comunale e provinciale, ma anche individuale e nazionale. Una conseguenza di questo fatto, con la quale terminerò il capitolo, è che, essendo il sistema unitario l’inverso del sistema federativo, è impossibile una confederazione fra grandi monarchie ed ancor più fra democrazie imperialiste. Stati come la Francia, l’Austria, l’Inghilterra, la Russia, la Prussia, possono stipulare fra di loro trattati di alleanza o di commercio; ma ripugna che si federino, anzitutto perché il principio su cui si basano è contrario a ciò, e quindi li metterebbe in opposizione con il patto federale; inoltre, di conseguenza, dovrebbero rinunciare a qualcosa della loro sovranità e riconoscere sopra di sé, almeno per certi casi, un arbitro. La loro natura è di comandare, non di transigere o di obbedire. I principi che, nel 1813, sostenuti dall’insurrezione delle masse, combattevano per la libertà dell’Europa contro Napoleone e più tardi formarono la Santa Alleanza non erano dei confederati: l’assolutismo del loro potere non consentiva loro di assumerne il titolo. Erano come nel 92, dei coalizzati; e la storia non darà loro altro nome. La stessa cosa non si può dire della Confederazione germanica, attualmente impegnata in un programma di riforme ed in cui l’affermarsi della libertà e della nazionalità minaccia di far sparire un giorno le dinastie che le sono d’ostacolo (c). Note: (a) Nella teoria di J.J. Rousseau, che è quella di Robespierre e dei Giacobini, il Contratto sociale è una finzione di legista, immaginata per rendere conto, senza ricorrere al diritto divino, all’autorità paterna o alla necessità sociale, della formazione dello Stato e dei rapporti fra il governo e gli individui. Questa teoria, mutuata dai Calvinisti, costituiva nel 1764 un progresso, poiché aveva per scopo di ricondurre ad una legge razionale ciò che fino allora era stato considerato come un appannaggio della legge di natura e della religione. Nel sistema federativo il contratto sociale è più che una finzione; è un patto positivo, effettivo, che è stato realmente proposto, discusso, votato, adottato, e che si modifica regolarmente secondo la volontà dei contraenti. Fra il contratto federativo e quello di Rousseau e del 93, c’è tutta la distanza che passa fra la realtà e l’ipotesi. (b) La Confederazione elvetica si compone di venticinque Stati sovrani (diciannove cantoni e sei semi-cantoni) per una popolazione di due milioni quattrocentomila abitanti. Essa è dunque retta da venticinque costituzioni, analoghe alle nostre carte o costituzioni del 1791, 1793, 1795, 1799, 1814, 1830, 1848, 1852, più una costituzione federale, di cui naturalmente noi non abbiamo, in Francia, l’equivalente. Lo spirito di questa costituzione, conforme ai principi sopra esposti, risulta dagli articoli seguenti: Art. 2 – La confederazione ha per scopo: di sostenere l’indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l’ordine interno, di proteggere la libertà ed i diritti dei confederati, di promuovere la loro comune prosperità. Art. 3 – I cantoni sono sovrani fin dove la loro sovranità non è limitata dalla costituzione federale, e, come tali, esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all’autorità federale. Art. 5 – La Confederazione garantisce ai cantoni il loro territorio, la loro sovranità entro i limiti stabiliti dall’articolo 3, le loro costituzioni, la libertà ed i diritti del popolo, i diritti costituzionali dei cittadini, così come i diritti e le attribuzioni che il popolo ha conferito alle autorità. Così una confederazione non è propriamente uno Stato: è un insieme di Stati sovrani ed indipendenti legati da un patto di mutua garanzia. Una costituzione federale non è ciò che s’intende in Francia per carta o costituzione e che è il compendio del diritto pubblico del Paese; è il patto che contiene le condizioni della lega, cioè i diritti ed i doveri reciproci degli Stati. Ciò che si definisce Autorità federale, infine, non è un vero governo; è un’agenzia creata dagli Stati, per esplicare in comune certi servizi, a cui ogni Stato rinuncia e che diventano così attribuzioni federali. In Svizzera, l’Autorità federale si compone di un’Assemblea deliberante, eletta dal popolo dei ventidue cantoni, e di un Consiglio esecutivo composto da sette membri nominati dall’Assemblea. I membri dell’Assemblea e del Consiglio federale sono nominati per tre anni: poiché la costituzione federale può essere revisionata in ogni momento, le loro attribuzioni sono, come le persone, revocabili. Cosicché il potere federale è, in tutto il significato del termine, un mandatario messo nelle mani dei suoi committenti, ed il cui potere varia secondo la loro volontà. (c) Il diritto pubblico federativo solleva parecchie questioni difficili. Per esempio, uno Stato che ammette la schiavitù può fare parte di una confederazione? Sembra di no, come non lo può uno Stato assolutista: la schiavitù di una parte della nazione è la negazione stessa del principio federativo. Da questo punto di vista, gli Stati uniti del Sud avrebbero tanto più ragione a chiedere la separazione in quanto non rientra nell’intenzione di quelli del Nord di accordare, almeno per qualche tempo, ai Negri emancipati il godimento dei diritti politici. Tuttavia noi sappiamo che Washington, Madison e gli altri fondatori dell’Unione non sono stati di questo parere ed hanno ammesso al patto federale gli Stati schiavisti. E’ anche vero che noi vediamo attualmente questo patto contro natura in crisi e gli Stati del Sud, per conservare il loro sfruttamento, tendere ad una costituzione unitaria, mentre quelli del Nord, per mantenere l’unione, decretano la deportazione degli schiavi. La costituzione federale Svizzera, riformata nel 1848, ha risolto la questione nel senso dell’eguaglianza; il suo articolo 4 dice: Tutti gli svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi ha sudditanza di sorta, né privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona; dalla promulgazione di quest’articolo, che ha purgato la Svizzera di ogni elemento aristocratico, si data la vera costituzione federale elvetica. In caso di contrasto d’interessi, la maggioranza confederata può opporre alla minoranza separatista l’indissolubilità del patto? Il no è stato sostenuto nel 1846 dal Sunderbund, contro la maggioranza elvetica; ed oggi lo sostengono gli Stati del Sud dell’Unione americana contro i federalisti del Nord. Quanto a me, ritengo che rientri nel pieno diritto chiedere la separazione, se si tratta di una questione di sovranità cantonale non prevista nel patto federale. Così non è dimostrato che la maggioranza abbia ricavato il suo diritto contro il Sunderbund dal patto: la prova è che nel 1848 la costituzione federale è stata riformata, proprio in vista dei litigi a cui aveva portato la formazione del Sunderbund. Ma può verificarsi, per delle considerazioni di comodo ed incomodo, che le pretese della minoranza siano incompatibili con i bisogni della maggioranza, che inoltre la scissione comprometta la libertà degli Stati; in questo caso la questione si risolve col diritto di guerra, ciò significa che la parte più considerevole, quella a cui la rovina comporterebbe il più grande danno, deve prevalere sulla più debole. E’ ciò che ha luogo in Svizzera e che potrebbe ugualmente praticarsi negli Stati Uniti, se, negli Stati Uniti come in Svizzera, non si trattasse che di un’interpretazione o di un’applicazione migliore dei principi del patto, come sarebbe per esempio elevare progressivamente la condizione dei Negri a livello di quella dei Bianchi. Disgraziatamente, il messaggio di M. Lincoln non lascia alcun dubbio a questo proposito. Il Nord, come il Sud, non intende parlare di una vera emancipazione e ciò rende la difficoltà insolubile, anche con la guerra, e minaccia di annientare la confederazione. Nella monarchia, tutta la giustizia emana dal re; in una confederazione essa emana, per ogni Stato, esclusivamente dai suoi cittadini. L’istituzione di un’alta corte federale sarebbe dunque, in via di principio, una deroga al patto. Sarebbe come una Corte di cassazione, poiché, essendo ogni Stato sovrano e legislatore, le legislazioni non sono uniformi. Tuttavia, siccome esistono degli interessi federali e degli affari federali; siccome possono essere commessi dei delitti e dei crimini contro la confederazione, ci sono, per questi casi particolari, dei tribunali federali ed una giustizia federale.
Del principio federativo di P.J. Proudhon-capitolo settimo
– 19 ottobre 2010

